Certificazione BIM cos’è

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Certificazione BIM cos'è

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Certificazione BIM

La certificazione BIM attesta le competenze dei professionisti coinvolti nel processo BIM-based.

Che cosa è il BIM?

Il BIM – Building Information Modelling – è un processo di gestione delle informazioni attraverso tutte le fasi del processo edilizio: consiste nella creazione di un sistema informativo parametrico, basato sui BIM object, incrementato continuamente durante le fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di un’opera.

Si tratta di un vero e proprio metodo di lavoro che permette di avere piena facoltà di gestione delle informazioni riguardanti il singolo progetto per tutta la durata ed in tutte le fasi della sua vita.

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Che cosa è la certificazione BIM?

A partire dal cosiddetto “DM BIM” (D.M. 560/2017 e ss.mm.ii.) per proseguire con il Nuovo Codice degli Appalti (DLgs 36/2023), le strategie BIM hanno pervaso il mondo dell’edilizia, richiamando figure professionali altamente qualificate e le cui competenze, abilità ed esperienze possono essere certificate da Organismi di Certificazione (OdC) delle persone terzi, imparziali e indipendenti, accreditati ai sensi della norma 17024.

La certificazione BIM, rilasciata sotto accreditamento, è un’attività volontaria che costituisce una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate nel rispetto della legislazione vigente (L. 4/2013).

L’importanza del BIM, con certificazione annessa, non deve essere sottovalutata in quanto, a partire dal 2025, i bandi BIM saranno necessari per la realizzazione o riqualificazione di qualsiasi opera pubblica.

Quali sono le figure professionali BIM?

All’interno dell’ecosistema BIM si identificano quattro figure professionali diverse, addette allo svolgimento di un ruolo ben preciso con conseguente esame e titolo da certificare:

  • gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, ossia CDE manager: è una figura che si occupa dell’ambiente di condivisione dei dati implementato dalla organizzazione a cui appartiene oppure previsto contrattualmente e che contribuisce attivamente alla ricerca di soluzioni informatiche di rete o in cloud;
  • gestore dei processi digitalizzati, ossia BIM manager: è una figura che si relaziona principalmente al livello dell’organizzazione, per quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo la supervisione o il coordinamento generale delle commesse in corso;
  • coordinatore dei flussi informativi di commessa, ossia BIM coordinator: è una figura che opera a livello della singola commessa, di concerto con i vertici dell’organizzazione e secondo le indicazioni del BIM manager nella gestione complessiva dei processi digitalizzati.
  • operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa, ossia BIM specialist: è la figura che agisce all’interno delle singole commesse e opera tramite determinate procedure digitalizzate attraverso la modellazione a oggetti.
Come si ottiene e come si mantiene la certificazione BIM?

La valutazione dell’apprendimento a seguito del percorso formativo viene eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui al punto 5 della norma UNI 11337-7 e della relativa prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020.

La certificazione BIM si ottiene a seguito del superamento di un esame, costituito da tre prove: scritta, pratica ed orale.

Il certificato ha durata quinquennale.

Durante il ciclo di certificazione, anno per anno, conformemente a quanto previsto dal punto 6.9 della UNI/PdR 78:2020, l’OdC effettua verifiche, per mantenere e confermare la validità delle certificazioni emesse del singolo professionista certificato.

 

Perché ottenere la certificazione BIM?

La certificazione BIM è uno strumento che permette di attestare, dimostrare e garantire le proprie competenze professionali, anche nel tempo.

Conseguire la certificazione BIM permette di amplificare le proprie competenze e di accrescerne la credibilità.

I principali obiettivi della certificazione sono:

  • fornire l’attestazione della propria esperienza e competenza in relazione al profilo professionale;
  •  ottenere posizionamenti più competitivi sul mercato in generale e nelle procedure di appalto dei lavori pubblici in particolare;
  • promuovere la propria attività attraverso il registro dell’OdC, oltre che di Accredia.

Inarcheck – in qualità di OdC accreditato – organizza periodicamente sessioni di esami per la certificazione BIM dei differenti profili professionali.

Inarcheck, in aggiunta, offre – compresa nel prezzo della certificazione – la notarizzazione dei certificati emessi su blockchain, che garantisce la provenienza dei dati rendendoli verificabili ed impossibili da modificare.

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Chi è il RUP e cosa fa

Chi è il rup e cosa fa

chi è il rup e cosa fa

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Chi è il RUP

Il RUP – Responsabile unico del Progetto – è la figura nominata dalle Stazioni Appaltanti in fase di avvio dell’intervento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice degli Appalti.

Quale è il ruolo del RUP?

Il RUP – in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del DLgs 36/2023 – assicura il completamento dell’intervento pubblico nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

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Quali sono le attività del RUP?

Il RUP – sulla base di quanto previsto dall’Allegato I.2, art. 6 del DLgs 36/2023 – ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici;
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
  •  propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi;
  • svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
  • sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
  •  decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
  •  richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  •  promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
  •  provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento.
Quali sono i requisiti per diventare RUP?

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

2. Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:

  • di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
  • di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
  • di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.

3. In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

E’ ormai chiaro quanto il ruolo del RUP sia di fondamentale importanza in tutte le fasi del progetto: dallo sviluppo alla realizzazione, fino anche alla validazione. Abbiamo dedicato un intero articolo alla verifica del progetto, ulteriore mansione che coinvolge il Responsabile Unico del Procedimento. Con le sue competenze poliedriche, si assume oneri ed onori del caso e diventa un pilastro portante.

Inarcheck, forte della sua esperienza nel settore, offre supporto al RUP per coadiuvare le sue azioni ed affiancarlo nel suo compito di responsabile unico.

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Polizza decennale postuma quando è obbligatoria

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polizza decennale quando è obbligatoria

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Polizza decennale postuma quando è obbligatoria

E’ previsto l’obbligo a carico del costruttore/venditore, di fornire all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, al fine di tutelare le persone fisiche che stipulano un contratto per il trasferimento di un immobile di nuova costruzione.

Cos’è la polizza decennale e cosa copre

La polizza ha effetto dalla data di ultimazione dei lavori, e copre danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

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La consegna della polizza avviene, dal costruttore o dalla società proprietaria che ha concesso in appalto le opere, all’atto del trasferimento della proprietà, e in alcuni casi già in sede di preliminare di compravendita se le opere di cantiere sono in corso di ultimazione, anche se opererà solo a partire dalla data di fine lavori.

Le ultime novità sulla polizza decennale postuma

L’obbligo di fornire la polizza decennale in sede di cessione dell’immobile in corso di costruzione, era già previsto nel d.lgs n. 122/2005 ma veniva molto spesso eluso per assenza di sanzioni.

Il recente decreto (154/2022) rende nullo l’atto di compravendita stipulato senza presentazione di polizza decennale postuma.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122), tutte le polizze decennali stipulate dopo il 5 novembre 2022 devono essere conformi al modello standard.
Il provvedimento contiene, quindi, lo schema tipo di polizza indennitaria decennale al fine di poter assicurare l’immobile a beneficio dell’acquirente sui vizi dell’opera, come previsto dall’articolo 4 del dlgs n. 122/2005.

La polizza, in caso di vizi dell’immobile, consente a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all’indennizzo.
All’interno dello schema tipo di polizza sono previste delle clausole che costituiscono il contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.

Tuttavia, per assicurare l’operatività della garanzia assicurativa (articolo 3 dello Schema tipo – Allegato A del decreto del MISE) è obbligatorio che venga effettuato un Controllo Tecnico (eseguito da organismi di Tipo A accreditati, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020) e che le attività ispettive in corso d’opera abbiano esito positivo, documentate nei rapporti di ispezione.

Per gli atti di compravendita da stipularsi dopo la data del 5 novembre 2022, restano certamente utilizzabili anche le polizze stipulate prima di detta data, purché si tratti di polizze cd. “di attivazione” o definitive.
Non pare sufficiente una pregressa sottoscrizione di polizza cd. CAR “Contractor’s All Risks”, che consente di ottenere, alla fine dei lavori, la polizza postuma decennale.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato la polizza postuma decennale diventa obbligatoria anche in caso di ristrutturazione edilizia pesante ossia purché si tratti di “interventi complessi, incidenti sugli elementi tipologici, strutturali e formali, del fabbricato, tali da determinare una vera e propria “trasformazione” dell’edificio preesistente“.

Quindi, dovrebbero rientrare nel perimetro della disciplina sugli immobili da costruire tutti gli interventi edilizi su immobili preesistenti che configurino:

  • fattispecie di demolizione/ricostruzione;
  • interventi di ripristino di edifici o parti di essi, attraverso la loro ricostruzione;
  • interventi di sopraelevazione e ampliamento (anche all’interno della sagoma);
  • interventi di ristrutturazione conservativa “pesante”, di cui all’art. 10 lett. c) TUE, in presenza di aumento della volumetria.

In particolare, il CNN sottolinea che il decreto non parla al suo interno di “titolo abilitativo” ma, bensì, di “collaudo statico”.

Se all’esito di una ristrutturazione si rende necessario procedere con un nuovo collaudo statico, l’intervento edilizio è con una certa sicurezza riconducibile all’interno del perimetro applicativo della polizza decennale.

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Cosa si intende per verifica di progetto

verifica dei progetto ai fini della validazione

COSA SI INTENDE PER VERIFICA DI PROGETTO

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Che cosa si intende per verifica di progetto?

La verifica di progetto è un processo, composto da differenti fasi, che accerta – mediante controlli – la rispondenza del progetto alle prescrizioni legislative/normative in merito agli elaborati minimi e ai relativi contenuti.

Da quali dispositivi è regolamentata la verifica del progetto?

La verifica di progetto – istituita dalla cosiddetta Legge Merloni (Legge 109/94) – è regolamentata oggi dall’art. 26 del DLgs 50/2016 (Codice degli Appalti) e si pone, tra le finalità principali, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso.

In base al comma 1 art. 26 del Codice, la verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (il cosiddetto “appalto integrato”), la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori.

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Qual è la differenza tra verifica di progetto e validazione?

A volte capita, erroneamente, di utilizzare i termini “verifica” e “validazione” come se fossero due sinonimi.

La verifica del progetto è finalizzata alla validazione del progetto posto a base di gara, che è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica, è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Come è strutturato il processo di verifica di progetto?

La verifica di progetto è articolata in due momenti principali:

1) la verifica del dossier di progetto iniziale con l’obiettivo di identificare i rilievi (non conformità e osservazioni) il cui esito è rendicontato nel rapporto di ispezione, generalmente identificato come intermedio;

2) la verifica del dossier di progetto revisionato con l’obiettivo di verificare che siano stati trattati i rilievi identificati precedentemente il cui esito è rendicontato in un rapporto di ispezione finale (o conclusivo).

I suddetti due momenti sono completati da due attività complementari:

  • la pianificazione dei controlli (prima dell’avvio dell’attività) 
  • il contraddittorio (dopo l’emissione del rapporto intermedio). 

In fase di contraddittorio (cfr. RT-07 rev3 di Accredia) il progettista dà riscontro ai rilievi emersi, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.

Detto processo si applica indifferentemente a ciascuno dei tre (oggi) livelli progettuali oggetto di verifica (PFTE, PD e PE), con differenze nell’articolazione dei controlli tarati rispetto alle richieste – per ciascun livello progettuale.

Il ruolo del RUP nella verifica di progetto

In base a quanto previsto dalla Linea Guida ANAC 3, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, il RUP sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente.

In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, la norma stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

Il ruolo di Inarcheck

Inarcheck, grazie all’esperienza più che ventennale, conosce nel dettaglio tutte le dinamiche articolate che gravitano intorno alla verifica dei progetti ai fini della validazione e si configura come un attore indispensabile – a supporto del RUP – per limitare le criticità che caratterizzano i processi correlati alla realizzazione delle Opere Pubbliche.

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Cos’è ed a cosa serve la due diligence immobiliare

COS’E’ LA DUE DILIGENCE?

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Cose'è la due diligence?

Quando si parla di due diligence, si fa riferimento ad un documento di sintesi e di dettaglio indispensabile considerando l’attuale diversificazione e complessità del mercato immobiliare.
Ecco come si può definire: passaggio obbligato che riduce il rischio di commettere errori valutativi.

È una vera e propria raccolta dati ed informazioni di varia natura (amministrativa, catastale, legale, economica) che consente di accertare se, l’immobile in esame, è in possesso di tutti i prerequisiti necessari alla vendita e/o acquisto.

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A cosa serve la due diligence?

L’obiettivo della due diligence è fornire il quadro completo della situazione di un immobile e dei suoi impianti, nonché del contesto indagando aspetti diversi. È una pratica che dovrebbe configurarsi come ‘’atto dovuto’’ in vista di un acquisto perché rappresenta uno strumento di tutela per chi sta compiendo l’investimento. Solo a seguito di una attenta analisi si potrà portare a termine la trattativa in estrema tranquillità e con piena consapevolezza.

Come già detto, la due diligence è un percorso di analisi volto alla verifica dello stato di un bene. Sono svariati i dati da raccogliere e questi provengono da valutazioni e approfondimenti svolti in parallelo, che coinvolgono competenze differenti. È dall’insieme dei dati e dal loro studio che si ricava il documento completo della due diligence.

I dati in esame non si rintracciano solo sui documenti, ma il processo si compone anche di sopralluoghi e controlli sul campo per fornire completezza delle informazioni.

Come funziona la due diligence?

Passiamo ai fatti: quali sono le indagini necessarie ai fini della documentazione?

La due diligence è un processo molto complesso che interessa i seguenti aspetti:

  • Site visit presso l’immobile e l’area circostate
  • analisi urbanistico ed edilizia
  • analisi catastale
  • analisi impiantistica
  • analisi del mercato
  • analisi ambientale
  • analisi legale

Da questo si evince che la due diligence è composta da una serie di informazioni di natura, tipologia e provenienza diversa che, nell’insieme, concorrono a definire lo stato dell’arte. Lo scopo non è solo delineare un quadro generale ma anche e soprattutto circoscrivere il rischio.

Quali sono le fasi della due diligence?

Il processo di due diligence segue fasi ben precise:

Fase preliminare
Faso operativa – Analisi dati a disposizione
Faso operativa – Sopralluogo
Faso operativa – Eventuali accessi agli atti
Faso operativa – Sopralluogo
Faso operativa – Indagini (ipo-catastali, urbanistiche, edilizie, ecc)
Relazione conclusiva

Nel corso della due diligence possono essere anche fasi di reportistica intermedie e confronti con il cliente; l’ordine delle attività potrebbe variare sulla base delle richieste e dei tempi previsti.

La fase preliminare comprende il momento in cui si assume l’incarico e si avvia l’indagine finalizzata all’acquisizione dei documenti a disposizione del cliente. È in questo momento che si definiscono anche gli obiettivi ed i tempi per lo svolgimento.

La fase operativa è un momento cardine della due diligence perché prevede l’acquisizione di tutta la documentazione, si svolgono i sopralluoghi, ci si interfaccia con terze parti e, solo a conclusione di tutta la ricognizione, si passa allo step successivo.

In ultima battuta, tutto ciò che è stato raccolto deve essere racchiuso in una relazione conclusiva. Questa contiene le informazioni, le indagini, le eventuali criticità e dubbi. Il professionista deve redigere un rapporto scritto, suddiviso in sezioni che dettaglia minuziosamente l’operato svolto. Prima di essere consegnato al committente, ci sarà un momento di check per validare la conformità di quanto dichiarato.

Chi esegue la due diligence?

A questo punto dovrebbe essere chiaro quanto la due diligence sia un’operazione complessa, che comporta conoscenza di vari settori ed il cui output risulti fondamentale per il richiedente. Non è sufficiente essere in possesso di competenze teoriche, ma serve esperienza pratica sul campo e capacità di incrociare i dati ottenuti.

Insomma, ci si deve affidare a professionisti qualificati e competenti.

Inarcheck, forte della sua esperienza nel settore, svolge il servizio di due diligence a 360°, tramite una rete di professionisti specializzati. Scopri di più >>

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