Le norme e l'accreditamento

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L’introduzione, ex-lege, della pratica e dell’adempimento della “verifica e validazione del progetto” per i procedimenti di opere pubbliche di ingegneria e di architettura risale ormai, nella sua codifica primigenia, al 1994, anno di promulgazione della legge quadro in materia di lavori pubblici. Nella sua versione più recente e, al momento, consolidata, essa è regolata dal disposto dell’art. 30, commi 6 e 6-bis della stessa legge, opportunamente modificata e integrata dalle successive norme fino alla legge 62/2005, nonché dal DPR 554/99, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, nella sua ultima versione.
 
La legge 109/94, all’art. 30, comma 6, stabilisce che le stazioni appaltanti, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori, verifichino la conformità del progetto alle norme di legge. Il DPR 554/99, agli artt. 46 e 47, stabilisce che cosa debba essere verificato rispettivamente nei progetti preliminare ed esecutivo prima di procedere all’approvazione degli stessi.
L’art. 30, comma 6, della legge 109/94 lascia intendere che sarà promulgato un regolamento per definire in forma cogente le modalità di svolgimento delle verifiche. Nell’attesa, i soli verificatori/validatori tenuti al rispetto di norme precise e soggetti a controllo sono gli organismi accreditati, che devono sottostare a quanto stabilito nella EN ISO/IEC 17020:2005 General Criteria for the operation of the various types of bodies performing inspection - che è una norma internazionale di carattere generale (sostituisce la UNI CEI EN 45004:1996 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, ma è perfettamente identica) - e nella EA IAF/ILAC-A4:2004 Guidance on the application of ISO IEC 17020.

Gli organismi accreditati

 
Gli organismi di ispezione accreditati vengono periodicamente sottoposti a verifiche e controlli, da parte di enti riconosciuti dallo Stato, atti ad assicurare che il sistema di gestione aziendale, le modalità di pianificazione, esecuzione e documentazione delle verifiche, di elaborazione, gestione e trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti, siano in linea con quanto stabilito nelle norme internazionali di riferimento. In Italia, l'ente abilitato a rilasciare l'accreditamento è il Sincert. Il Sincert conduce le ispezioni sugli organismi accreditati e da accreditare seguendo le prescrizioni di un proprio Regolamento Tecnico interno: l’RT-10 Criteri generali di valutazione da parte del Sincert delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni, attualmente in revisione 01, emesso in data 19.07.2005. Gli organismi accreditati dal Sincert sono tenuti a rispettare anche i Regolamenti Tecnici emessi da quest’ultimo, in particolare l’RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di ispezione di parte terza ai sensi della norma EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, opere impiantistiche industriali, prodotti, componenti e servizi per le costruzioni, attualmente in revisione 02, emesso in data 19.07.2005.