Cosa si intende per "validazione"?
Perché a tale termine si associa spesso quello di "verifica"?
E perché a volte si creano equivoci sul significato di entrambe i termini?
La validazione o verifica dei progetti è un’attività di natura ingegneristica il cui fine è quello di garantire che il progetto sia privo di errori, omissioni, lacune o incertezze informative, contraddizioni che ne possano compromettere la funzionalità o la realizzabilità tecnica, tecnologica, economico-finanziaria e normativa.
ll concetto di verifica del progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 109/94, all’art. 30, la quale, all’art. 30, comma 6, stabiliva che le stazioni appaltanti, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori, verificassero la conformità del progetto alle norme di legge. Lo stesso concetto è stato ripreso e ribadito dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha sostituito la legge 109/94 e, in particolare, dall'art. 112, che ha sostituito il suddetto art. 30, comma 6.
Il DPR 554/99 ha introdotto, senza per altro definirlo, il termine “validazione”, di cui non si parla, né nella legge 109/94, né nel nuovo Codice e che, dai contenuti degli articoli in cui è richiamato, non sembra in linea con la definizione, certamente ostica, ma ormai conosciuta e comunemente accettata, che si ritrova nelle norme della serie ISO 9000.
"Secondo queste norme, la frase “validazione del progetto” significa “verifica su un prototipo costruito o virtuale della capacità del progetto di generare prodotti compatibili con le esigenze che ne hanno motivato la realizzazione”. E’ evidente l’implicita inapplicabilità operativa di questo concetto al settore delle costruzioni di edifici e infrastrutture."
Il termine validazione, però, deve essere piaciuto al legislatore più del termine verifica (forse timore di solleticare la suscettibilità delle categorie professionali addette alla progettazione) e si è imposto rapidamente nel linguaggio degli addetti ai lavori.
Spesso si sente parlare di verifica ai fini della validazione, come se il momento strettamente tecnico dell’accertamento fosse scisso dal momento burocratico dell’attestazione che l’accertamento è stato compiuto. E’ evidente che in questa accezione la validazione non può prescindere dalla verifica. Se la validazione non è che l’atto formale, conseguente alla conclusione della verifica, risulta pleonastico enfatizzarlo e quindi sarebbe bene preferire il termine verifica.
Se la validazione non è l’atto, ma il processo complessivo di accertamento della qualità del progetto, allora esso non succede alla verifica, ma la comprende ed essa ne è parte integrante e non scindibile, costituendo il presupposto e il fondamento del pronunciamento conclusivo del processo.
| Il DPR 554/99 ha introdotto, senza per altro definirlo, il termine “validazione”, di cui non si parla, né nella legge 109/94, né nel nuovo Codice e che, dai contenuti degli articoli in cui è richiamato, non sembra in linea con la definizione, certamente ostica, ma ormai conosciuta e comunemente accettata, che si ritrova nelle norme della serie ISO 9000. Il termine validazione, però, deve essere piaciuto al legislatore più del termine verifica (forse timore di solleticare la suscettibilità delle categorie professionali addette alla progettazione) e si è imposto rapidamente nel linguaggio degli addetti ai lavori. |
Secondo queste norme, la frase “validazione del progetto” significa “verifica su un prototipo costruito o virtuale della capacità del progetto di generare prodotti compatibili con le esigenze che ne hanno motivato la realizzazione”. E’ evidente l’implicita inapplicabilità operativa di questo concetto al settore delle costruzioni di edifici e infrastrutture. |












